IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimita', costituzionale sollevata dalla difesa di T. M. in relazione all'art. 73 DPR 309/1990, Osserva L'odierno imputato, e' stato arrestato in data 13/11/2013 nella flagranza del delitto, commesso in Milano il 13.11.2013, p. e p. dall'artt. 73 dpr 309/90 perche', senza l'autorizzazione dell'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 dpr 309/90, cedeva a terzi gr. 2,2 di sostanza stupefacente di colore marrone di tipo Hashish ricevendo un corrispettivo di € 20. Convalidato l'arresto ed emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere, il suo difensore ha chiesto la concessione di termini a difesa. In apertura della successiva udienza di giudizio direttissimo, il 5/12/2013, l'imputato (detenuto) ha rinunciato a comparire ed il difensore ha sollevato l'accennata eccezione, anticipando, peraltro, l'intenzione di formulare richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla quale si e' riservato di acquisire procura speciale dell'imputato, nell'ipotesi di ulteriore rinuncia a comparire all'udienza di rinvio. Nella formulare l'eccezione, il difensore si e', in sostanza, richiamato alle considerazione svolte nell'ordinanza emessa, in altro procedimento, in data 28/11/2013 dal GT di Milano (di cui e' stata prodotta copia quasi integrale) che, nell'accogliere analoga eccezione, riprende e approfondisce (1) , nella sua prima parte, le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 1426 del 9/5/2013 (dep 11/6/2013) con cui la Corte di Cassazione, sezione terza, «ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva...: questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000; b) all'art. 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza». E' indubbio come la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come sopra sollevata, assuma rilevanza - sotto entrambi gli accennati profili - rispetto al presente processo e come, anzi, assuma rilevanza non solo in relazione alle parti, gia' individuate dall'ordinanza della SC, in cui l'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, ha modificato l'art. 73 commi 1 e 4 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ma anche nella parte in cui, sostituendo il comma 5 dell'art. 73 cit, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui allo tabelle I e III, e conseguentemente, eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 ad euro 10329 a quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. Seppur l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 non venga, infatti, espressamente richiamata oggetto dell'imputazione oggetto del presente giudizio, l'attuale contestazione riguarda la cessione a terzi di gr. 2,2 di sostanza stupefacente di colore marrone di tipo Hashish (risultata, all'esito dell'accertamento tecnico-tossicologico, del peso netto di gr. 1,867 e contenente tatraidrocannabinolo all'11,47%) per un corrispettivo di € 20; sicche' appare evidente la rilevanza di tale norma nella fase decisionale a cui si e' giunti, almeno con riferimento alla formulazione della richiesta ex art 444 cpp, preannunciata dal difensore. Affermata la rilevanza dell'eccezione di legittimita' costituzionale di cui sopra, questo giudice condivide le argomentazioni poste dalla SC a fondamento dell'affermazione della sua non manifesta infondatezza, da ritenersi pienamente valide anche rispetto all'intervenuta modifica dell'art. 73 c. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Come e' noto, il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (GU n. 303 del 30-12-2005 ), recava la seguente originaria intitolazione: «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»; L'ordinanza della SC ha ritenuto irrilevante l'eventuale eccezione riferita al carattere disomogeneo del contenuto di tale originario Dl, atteso che - a tacer d'altro - in quel giudizio (cosi' come nel presente giudizio) non deve applicarsi alcuna norma di quel testo. L'argomentazione dell'ordinanza della SC si focalizza invece sulle due disposizioni, inserite dell'originario art. 4 del DL, concernenti l'esecuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi che avessero in corso programmi terapeutici di recupero presso servizi pubblici o una struttura autorizzata, premettendo una ricostruzione della successiva evoluzione del testo che, di seguito, integralmente si riporta: «il citato art. 4 si limitava a statuire in ordine all'abrogazione dell'art. 94-bis del d.P.R. 309 del 1990, introdotto dalla allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), con la specifica finalita' di evitare che le innovazioni portate da tale legge potessero causare come conseguenza una massiva e pregiudizievole ricarcerizzazione di condannati tossico-dipendenti, categoria questa ritenuta naturalmente recidivante. Ed invero, l'art. 8 della detta legge 5 dicembre 2005, n. 251, aggiungendo l'art. 94-bis al d.P.R. 309 del 1990 sugli stupefacenti, riduceva da 4 a 3 anni, per i recidivi, la pena massima che consentiva l'affidamento in prova finalizzato all'attuazione del programma terapeutico; mentre l'art. 9 aggiungeva la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., escludendo dalla sospensione della esecuzione della pena i recidivi, compresi i tossicodipendenti che avessero gia' in corso un programma terapeutico. Dopo pochi giorni dalla loro entrata in vigore, queste disposizioni (effettivamente dissonanti rispetto al disegno di legge governativo sugli stupefacenti da tempo fermo al Senato) furono eliminate dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, il quale dispose: a) l'abrogazione del citato art. 94-bis appena introdotto dall'art. 8 della legge ex Cirielli; b) la modifica della lettera c) aggiunta dall'art. 9 di detta legge al comma 9 dell'art. 656 del cod. proc. pen., nel senso di ripristinare la sospensione della esecuzione della pena fino a 4 anni per i tossicodipendenti con programma terapeutico in atto, anche se recidivi; .....nel preambolo del decreto-legge le disposizioni dell'art. 4 vennero appunto giustificale con la «straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva». Facendo riferimento a detto art. 4, nella seduta del Senato del 19 gennaio 2006, fu presentato, direttamente in aula, un maxiemendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 272, nel quale venne inserita una buona parte del contenuto del disegno S 2953, del novembre 2003, fermo nelle competenti Commissioni referenti del Senato, e cioe' una articolata ed ampia nuova disciplina della materia in sostituzione delle corrispondenti disposizioni del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui d.P.R. 309 del 1990. Nella seduta alla Camera del 6 febbraio 2006 poi, il Governo pose la fiducia sul disegno di legge di conversione nel testo delle Commissioni, identico a quello gia' approvato dal Senato»; La successiva argomentazione della SC individua il primo - e principale - dei due profili di legittimita' costituzionale nella profonda distonia di contenuto, di finalita' e di ratio tra le disposizioni dell'art. 4 e le nuove norme introdotte in sede di conversione, con le quali e' stata sostanzialmente posta una nuova disciplina "a regime" sulle sostanze stupefacenti. In particolare, cosi' motiva sul punto: «Questo articolo, infatti, non toccava nemmeno incidentalmente o indirettamente la materia delle sostanze stupefacenti e la disciplina del trattamento sanzionatorio dei relativi illeciti, ma riguardava esclusivamente aspetti concernenti le modalita' di esecuzione della pena per i tossicodipendenti recidivi gia' condannati, tanto che recava il titolo "Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi terapeutici", mentre nel preambolo del provvedimento d'urgenza si dichiarava che la sua ratio e finalita' era quella di «garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva». Era dunque questo il «caso straordinario» che giustificava la «necessita' e urgenza» di provvedere e legittimava l'esercizio della funzione legislativa senza delega da parte del Parlamento. Con la legge di conversione, invece, l'art. 4 venne fatto seguire da una serie di ben 23 articoli aggiuntivi (dall'art. 4-bis all'art. 4-vicies-ter, a loro volta articolati in numerosissimi commi e con i relativi allegati), che non apportavano modifiche in qualche grado interrelate funzionalmente con le previsioni dell'originario art. 4, bensi' modificavano profondamente l'assetto disciplinatorio «a regime» in materia di stupefacenti. Per quanto piu' specificamente concerne le norme rilevanti in questo giudizio, con questi articoli aggiuntivi, sostituendo, in parte qua, il precedente testo dell'art. 73, si incideva pervasivamente, tra l'altro, sul previgente sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti e psicotrope (riducendo le quattro tabelle previgenti ad una sola, nella quale erano convogliate indifferentemente tutte le sostanze considerate comunque stupefacenti) nonche' in misura notevole sulle pene edittali per gli illeciti aventi ad oggetto c.d. droghe leggere, equiparate a quelle pesanti (oltre che su altri importanti aspetti che non rilevano in questo giudizio, come la soglia quantitativa oltre la quale la detenzione e' punibile, le conseguenze amministrative, le misure restrittive della liberta' personale e di movimento nei confronti di «qualificati» assuntori di stupefacenti, e cosi via). Secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale (2) , l'oggetto della legge di conversione deve tendere a coincidere con quello del decreto di urgenza e comunque le nuove norme da essa poste devono possedere una omogeneita' funzionale-finalistica con quelle del decreto originario. Ora, non appare sussistere una tendenziale coincidenza, una omogeneita' materiale e teleologica tra la disposizione abrogatrice contenuta nell'art. 4 del decreto d'urgenza e la riforma organica del testo unico sugli stupefacenti posta con la legge di conversione, o almeno, per quanto qui rileva, con l'aumento delle pene per le c.d. droghe leggere e la loro parificazione a quelle c.d. pesanti. Invero, l'unica norma in materia di stupefacenti aggiunta in sede di conversione che non appare del tutto estranea alla ratio dell'art. 4 e' l'art. 4-undecies, strettamente connesso all'esecuzione del programma terapeutico del tossicodipendente. Puo' osservarsi che qualora si ritenesse che la mera circostanza che il primo comma dell'art. 4 richiamava, per sopprimerlo, l'art. 94-bis del d.P.R. 309 del 1990 (ivi inserito da 22 giorni), sia sufficiente a rendere «non del tutto estranea» alle ragioni di necessita' e urgenza che lo supportavano l'intera riscrittura del testo unico sugli stupefacenti, allora, seguendo il medesimo ragionamento, dovrebbe pure ritenersi che, poiche' il secondo comma del medesimo art. 4 richiamava, per modificarlo, l'art. 656, comma 9, lett. c), cod. proc. pen., nel caso di specie si sarebbe potuto pure riscrivere, con apposito maxiemendamento d'aula - saltando quindi anche l'esame in sede referente - tutta la disciplina sulla esecuzione penale. In tal modo si consentirebbe ad ogni Governo, e alla sua maggioranza, di approfittare di qualunque, anche marginale ed effimera, «emergenza» per riformare interi settori dell'ordinamento, utilizzando l'eccezionale potere di legiferare mediante provvedimenti d'urgenza e la speciale procedura privilegiata della loro conversione, che al contrario costituisce una fonte funzionalizzata e specializzata. Appare dunque non manifestamente infondato ritenere che l'introduzione delle nuove norme, ed in particolare delle norme dianzi indicate poste dagli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, comma 2, lett a) e comma 3, lett. a) n. 6, abbia travalicato i limiti della potesta' emendativa del Parlamento tracciati dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale». Questo giudice, per ragioni di sintesi, non ritiene necessario richiamare le ulteriori - anch'esse condivisibili argomentazioni rafforzative, di portata piu' generale, prospettate nella ricordata ordinanza della SC a sostegno della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in via principale, con riferimento all'art. 77 comma 2 Cost., apparendo sufficiente un generico rinvio alle medesime. E', invece, necessario riportare le argomentazioni - anch'esse condivisibili - che l'ordinanza in questione ha posto a fondamento dell'altra questione sollevata, in via subordinata, sempre con riferimento al medesimo art. 77 comma 2 Cost., sotto il diverso profilo della carenza del requisito della "necessita' ed urgenza" (nel senso indicato dalla sentenza n. 171 del 2007 della Corte Costituzionale). A tale riguardo, la SC sottolinea in premessa come: - sulla base della predetta sentenza n. 171 del 2007 e della successiva sentenza n. 128 del 2008, si e' ritenuto «che tutte le disposizioni di un decreto-legge devono essere ancorate al presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza che legittima l'esercizio del potere legislativo senza delega da parte del Governo. E l'estraneita' di taluna di dette disposizioni alla disciplina cui il presupposto della necessita' e urgenza si riferisce, sarebbe segno evidente della carenza del presupposto stesso, che non puo' essere sanata dalla conversione del decreto. Si aggiunge che, se e' vero che la legge di conversione non puo' sanare l'assenza dei requisiti di taluna delle disposizioni del decreto-legge, dovrebbe anche ritenersi che essa neppure possa legittimamente inserire ex novo nel decreto disposizioni che appaiono estranee alle ragioni di necessita' e urgenza che giustificano le norme del decreto stesso»; - con la sentenza n. 355 del 2010, la Corte Costituzionale ha poi ritenuto di distinguere tra "norme aggiunte eterogenee" e "norme aggiunte non eterogenee", precisando che la valutazione in termini di necessita' e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per queste ultime, mentre non occorre quando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto al detto contenuto, essendo tale eterogeneita' di per se' sintomo della mancanza dell'accennato requisito. Cio' premesso, qualora, nel caso in esame, fosse ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale - assumendo che le nuove norme in materia di stupefacenti non si trovino «in una condizione di totale eterogeneita' rispetto al contenuto del decreto-legge» in virtu' del formale aggancio all'art. 4 -, la SC non ritiene manifestamente infondata l'eccezione, proposta in via subordinata, secondo cui la mancanza del requisito appare nella specie "evidente", cosi argomentando sul punto: «Puo' innanzitutto rilevarsi la assoluta mancanza di una motivazione nel preambolo dell'atto normativo e nella discussione parlamentare su quale fosse la straordinaria necessita' che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura «a regime» del testo unico sugli stupefacenti. Gli interventi al Senato favorevoli all'emendamento, lo giustificarono con il richiamo all'indirizzo minoritario e ormai da tempo superato dalla Corte costituzionale, secondo cui la legge di conversione, per definizione, non sarebbe legata al requisito della necessita' ed urgenza, con il che pero' sembra che implicitamente venisse riconosciuto che nella specie tali requisiti non ricorrevano. Inoltre, l'originario disegno di legge S 2953, il cui contenuto venne in gran parte incorporato nel maxiemendamento, non era stato inserito nel calendario dei provvedimenti da approvare prioritariamente, tanto che l'ultima seduta in cui le Commissioni riunite del Senato lo avevano esaminato risaliva alla primavera del 2005, il che sembra confermare che gli emendamenti aggiuntivi non rispondessero ai requisiti dell'urgenza e della necessita'. Del resto, nella discussione al Senato il maxiemendamento venne illustrato e giustificato proprio quale conclusione di un lungo percorso legislativo che raccoglieva tre anni di esperienza parlamentare e con il quale si voleva chiudere una «annosa vicenda». Esattamente la difesa sottolinea l'analogia tra questa situazione e quella esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2008, che dichiaro' l'illegittimita' costituzionale di una disposizione aggiunta in sede di conversione finalizzata appunto a risolvere una «annosa vicenda» relativa alla proprieta' e alla gestione del teatro Petruzzelli di Bari, il che, secondo la Corte, rivelava «l'assenza di ogni carattere di indispensabilita' ed urgenza». Del resto l'aggiunta, con la legge di conversione, di un nuovo oggetto nel titolo del decreto-legge (3) , oltre all'eterogeneita' delle nuove norme, sembra evidenziare anche l'estraneita' delle stesse alle ragioni di necessita' ed urgenza del provvedimento governativo». Quanto, infine, all'ulteriore eccezione, prospettata dal difensore nel presente processo, sulla scia delle articolate - ma non del tutto convincenti - motivazioni svolte al riguardo nella citata ordinanza 28/11/2013 del GIP di Milano, circa il possibile contrasto con la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio della UE e col principio di proporzionalita' delle pene di cui all'art 49, comma 3, CEDU, questo giudice condivide l'avviso espresso dalla piu' volte richiamata ordinanza 9/5/2013 della SC secondo cui - una volta accolta l'eccezione relativa al possibile contrasto, sotto l'accennato duplice profilo, delle norme richiamate in premessa con l'art. 77 c. 2 Cost. la questione relativa alla predetta decisione quadro del Consiglio della UE deve ritenersi assorbita. (1) Richiamando anche la successiva sentenza SU 10/6/2013 n. 25401 che, seppure incidentalmente nel sancire la natura di illecito esclusivamente amministrativo dell'uso o consumo di gruppo, avrebbe confermato l'impostazione dell'ordinanza 9/5/2013 richiamata nel testo (2) Il richiamo riguarda in primis e soprattutto la sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale (e la successiva ord. 34 del 2013 che ne conferma i principi) nonche' sotto alcuni profili, su cui si ritornera' nel prosieguo, le precedenti sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 355 del 2010. (3) La legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 aggiunse, infatti, alla originaria intitolazione del D.L. l'inciso ''....e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.''